STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AVICOLI DE LA VALLÉE

ATTO Registrato il 03/01/2022 n°2 Serie 3, presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 2.

TITOLO I: Costituzione – sede – durata – scopi

ART. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione fra gli allevatori di avicoli denominata “ASSOCIAZIONE AVICOLI DE LA VALLÉE – ENTE DEL TERZO SETTORE (in sigla AV.VA. – ETS)”. C.F.:91064700072
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “ASSOCIAZIONE AVICOLI DE LA VALLÉE” anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.

ART. 2 Sede

L’Associazione ha sede corrispondente alla residenza/domicilio del suo legale rappresentante ed è attualmente ubicata in 10010, Lessolo (TO), Via Caffaro Allera 9.
Il trasferimento di sede non comporterà modifica statutaria.

ART. 3 Durata

La durata dell’AV.VA. – ETS è illimitata.

ART. 4 Scopi

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art.5, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.
Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell’amore, conoscenza, rispetto, conservazione e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale .
Dette finalità saranno perseguite, anche per mezzo dei singoli associati, in collaborazione con lo Stato, le Regioni e tutti gli altri Enti Locali, Enti pubblici e privati in genere.

ART.5

L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale consistenti:
• negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell’art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);
• nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell’art. 5 Decreto Legislativo n 117/2017).
L’AV.VA. – ETS svolge le attività di interesse generale sopraindicate anche mediante il coordinamento, la regolamentazione e il controllo dell’attività svolta dai singoli allevatori associati.
L’AV.VA – ETS si prefigge di propagandare la conoscenza, il rispetto, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio avicolo regionale e nazionale diffondendo, in proprio e tramite i propri associati, le conoscenze utili al corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo di questi animali, tutelando il loro benessere e promuovendo la riproduzione di razze avicole esistenti ed altrimenti in via di estinzione ed al contempo la selezione di nuove razze e/o colorazioni.
L’Associazione persegue le sue finalità anche attraverso le azioni di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:
• Regolamentazione, coordinamento e controllo delle attività svolte dai soci.
• Iscrizione ad organizzazioni internazionali che condividono le stesse finalità.
• Collaborazione con enti, istituti, federazioni in ambito nazionale che condividano lo stesso interesse per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, del territorio e per la selezione e la promozione dell’allevamento di piccoli animali domestici.
• Promozione e diffusione a mezzo stampa della cultura avicola.
• Promozione e coordinamento delle iniziative e delle attività dell’Associazione e dei soci attraverso il sito internet ufficiale.
• Conservazione ed aggiornamento del Registro Razze Avicole Allevate .
• Promozione, organizzazione o semplice partecipazione a manifestazioni che abbiano carattere di esposizione divulgativa, concorso, mostra scambio, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, che riguardino principalmente l’avicoltura ma anche l’allevamento di altri piccoli animali domestici o da compagnia, nonché l’agricoltura e le tematiche ambientali, la valorizzazione del territorio.
• Promozione ed organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale, nazionale o internazionale aperte a tutti i tesserati , foriere di riconoscimenti delle attività di selezione ed allevamento delle razze avicole, con particolare riferimento a quelle di origine autoctona.
• L’acquisto di beni connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e le attività di intermediazione tra il venditore e i soci dell’Associazione attraverso la costituzione di gruppi d’acquisto.
• Il compimento di ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie e la cooperazione con tutti coloro che nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell’ambiente.

ART. 6

L’Associazione è apartitica e aconfessionale; non ammette discriminazioni di razza, di genere, di lingua, di orientamento sessuale, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dai principi di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

TITOLO II: Composizione – tesseramento – diritti e doveri dei soci – recesso / esclusione

ART. 7 Soci

Il numero dei soci è illimitato. I Soci di AV.VA. – ETS sono coloro che condividono i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali ed all’esercizio dell’attività che ne sono l’esplicazione. I soci hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi.

ART. 8 Tesseramento

Per iscriversi all’AV.VA. -ETS i richiedenti dovranno presentare apposita domanda scritta assumendo l’obbligo di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti di AV.VA. – ETS.
Per i soci minorenni le domande dovranno essere firmate da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
Possono diventare Soci dell’Associazione gli allevatori:
• Che ne condividano le finalità specificate all’art. 4 e 5 del presente statuto;
• Che non perseguano fini speculativi e di lucro;
• Che non svolgano attività commerciali in ambito avicolo amatoriale.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1° di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.
Sono istituite le seguenti categorie di Soci:
1. Soci ordinari.
2. Soci Junior, di età inferiore a 18 anni.
3. Soci onorari (al massimo il 10% dei soci; sono designati da almeno i due terzi dell’Assemblea dei Soci).

ART. 9 Quote sociali

Per entrare a far parte dell’Associazione è previsto il versamento di una quota di adesione, il cui importo è fissato dall’organo amministrativo, annuale e non frazionabile. Questa potrà essere annualmente aggiornata dall’organo amministrativo in base alle esigenze emerse dal bilancio.
Le quote versate non possono essere restituite, né in caso di interruzione del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione. Sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Sulle domande di tesseramento si pronuncia il Consiglio Direttivo. La relativa decisione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di tesseramento, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
L’azione dell’AV.VA. – ETS si ispira al principio di sussidiarietà.

ART. 10 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto alla consultazione dei libri dell’associazione (Libro Soci, Libro dei Verbali dell’Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) dietro richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione.
Tutti i Soci, fatta eccezione di quelli non ancora maggiorenni (Soci Junior), hanno diritto al voto per l’approvazione o le modifiche dello statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi o di controllo. Essi sono tenuti all’adempimento dei compiti istituzionali, a prestare il lavoro preventivamente concordato con l’Associazione e a versare annualmente la quota associativa, compresi ulteriori eventuali contributi una tantum stabiliti dall’Assemblea.

ART. 11 Recesso / Esclusione

La qualifica di socio è a tempo indeterminato ma il socio può recedere in ogni tempo dall’Associazione, dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata a.r. o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Oltre al recesso volontario, i soci cessano di appartenere all’associazione :
• Per suo scioglimento.
• Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
• Per violazione di norme etiche o statutarie.
• Per la mancata partecipazione per tre anni alla vita associativa.
I soci esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale già versato e possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte all’Assemblea dei Soci nelle modalità e nei termini specificato nel Regolamento. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati, deve essere comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero tramite altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Con l’uscita dall’AV.VA. – ETS i soci perdono i diritti derivati dal tesseramento.

TITOLO III: Organi dell’Associazione

ART. 12

Gli organi di AV.VA – ETS sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario;
e) l’organo di controllo, nell’ipotesi di nomina obbligatoria;
f) il revisore dei conti, il collegio dei revisori o la società di revisione dei conti, nell’ipotesi di nomina obbligatoria;
g) il collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l’assolvimento del mandato.

ART. 13 Assemblea Generale

L’assemblea generale dei Soci è il massimo organo dell’AV.VA. – ETS. L’assemblea generale rappresenta la totalità degli iscritti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci; ha i seguenti compiti:
1. Eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Eleggere l’organo di controllo nelle ipotesi di nomina obbligatoria;
3. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti;
4. Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
5. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
6. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
7. Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
8. Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
9. Deliberare in merito alla esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo;
10. Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio direttivo nei confronti dei soci nei casi e nelle modalità specificate dal Regolamento dell’Associazione;
11. Deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione di un socio;
12. Nominare un Commissario straordinario in caso di gravi motivi, decadenza o scioglimento del Consiglio Direttivo e contemporanea mancanza di candidature utili a sostituirlo, con il compito di provvedere alla gestione della Federazione fino alla elezione di un nuovo Consiglio e, in ogni caso, per un periodo non eccedente la durata di tre anni. Alla scadenza e permanendo condizioni di criticità, la nomina è eventualmente rinnovabile;
13. Nominare un Organo di controllo monocratico o collegiale nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno;
14. Deliberare sull’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione e sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto .

ART. 14

Per partecipare all’Assemblea Generale un socio ordinario dev’essere iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere morosità o insoluti pregressi di alcun genere con l’AV.VA. – ETS.

ART. 15

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea:
a) Con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi dell’art. 2538 comma 2 c.c. tutti gli associati; il voto si esercita in modo palese mediante alzata di mano, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali e delle delibere inerenti ad azioni di responsabilità nei confronti di membri del Consiglio Direttivo, casi in cui si ricorrerà a votazione segreta mediante scheda.
b) Con diritto di parola e senza diritto di voto: i soci Junior.

ART. 16

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. L’invio dell’avviso ad ogni socio deve avvenire a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca prova dell’avvenuta ricezione (raccomandata a.r. – pec – email – WhatsApp …) La convocazione dell’Assemblea (straordinaria) può avvenire anche su richiesta di 2/3 dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità sopra specificate alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 17 Maggioranze

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti in proprio o per delega e le delibere vengono prese sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazioni del mandato e delle leggi statutarie sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
In caso di parità nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Dell’adunanza assembleare dev’essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, da includere in apposito registro.
Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate con le maggioranze previste dal presente statuto, vincolano tutta l’Associazione e i Soci.

ART. 18 Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Associazione. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea insieme al gruppo di consiglieri del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, anche più volte, consecutive o non consecutive.
La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo Federale in carica.
Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano convocano d’urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Federale o per la nomina di un Commissario straordinario a norma dell’art 13 n° 12 del presente Statuto.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l’esecuzione e coordinandone il lavoro; in caso di necessità ed urgenza può assumere i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell’ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.

ART. 19

Le norme per le designazioni dei candidati e per l’elezione del Presidente, sono fissate dal Regolamento Sociale, nel rispetto del principio di democraticità e di parità di trattamento tra Soci.

ART. 20 Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti più il Presidente, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere tesserati nell’Associazione da almeno tre anni consecutivi;
• Essere in regola con le quote versate;
• Possedere professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
• non perseguire fini speculativi sull’attività avicola amatoriale e possedere indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione;
• essere persone in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’ordinamento giuridico italiano, intendendosi rilevante a questi effetti anche la sussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenze di assoluzione legate a motivi procedurali e/o di procedimenti penali in corso per reati non colposi.
• non aver subito provvedimenti disciplinari nei cinque anni precedenti l’elezione.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione ed ha i seguenti compiti:
• Operare per il raggiungimento degli scopi sociali e delle finalità statutarie.
• Redigere e modificare i regolamenti sociali.
• Garantire l’osservanza delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti da parte dei tesserati.
• Eleggere il Vice Presidente della associazione, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
• Nominare il Segretario.
• Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione.
• Predisporre un programma operativo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, autorizzandone i relativi capitoli di spesa.
• Provvedere alla gestione economico finanziaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati e donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre finanziamenti con banche ed istituti di credito per il perseguimento delle attività e degli scopi federali, contrarre con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione.
• Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti.
• Promuovere ed organizzare mostre avicole ed eventi sociali quali conferenze, congressi, giornate studio e ogni altra cosa utile al raggiungimento degli scopi statutari.
• Proporre al vaglio dell’Assemblea eventuali variazioni dell’ammontare della quota associativa annuale e delle quote di affiliazione, in base alle esigenze di bilancio ed alle necessità federali.
• Redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.
• Ratificare alla prima seduta utile provvedimenti di propria competenza eventualmente posti in essere dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• Deliberare in merito alle richieste di ammissione di nuovi soci.
• Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci ed ai tesserati nei casi e nelle modalità specificate dal regolamento.
• Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o ad altri organi.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Delle attività svolte dai titolari di deleghe, dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

ART. 22

Ai componenti il Consiglio Direttivo è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l’espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei Consiglieri.
Le riunioni sono convocate dal Presidente; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno dell’ora del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da discutere, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera raccomandata, pec, WhatsApp) che in ogni caso garantisca prova dell’avvenuta ricezione. Nei casi di indifferibile urgenza, la riunione del Consiglio direttivo può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore.
Il Consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.
Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Non è prevista la partecipazione per delega.
Le delibere del Consiglio vengono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea riguardo agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Nel caso in cui la convocazione del Consiglio direttivo avvenga su richiesta di almeno due terzi dei componenti, il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al secondo cpv, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
Il Presidente deve rimettere il suo mandato e convocare una nuova assemblea elettiva nel caso in cui il Consiglio perda la metà dei suoi consiglieri. Di ogni riunione e delle deliberazioni contestualmente assunte dal Consiglio Direttivo, deve redigersi processo verbale, da includere nel Libro dei Verbali del Consiglio.

ART. 24

I componenti del Consiglio direttivo sono tenuti al rispetto dei seguenti doveri:
• sono tenuti a partecipare all’attività dell’organo a cui appartengono in modo attivo; a questo proposito il consigliere che senza giustificato motivo ometta di partecipare a due riunioni consecutive del consiglio, decade dalla carica.

• devono astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell’Associazione ovvero in concorrenza con le attività istituzionali e dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi questa ipotesi, essi sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo eventualmente astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
• devono astenersi dall’arrecare danno all’immagine dell’Associazione od al buon corso delle sue attività.
• I componenti del Consiglio direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori della Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393- bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile. Si applica in ogni casi il disposto dell’art. 2475- ter del Codice Civile.

ART. 25 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
• Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri soci;
• Provvedere al disbrigo della corrispondenza
• È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
ART. 26 Organo di controllo
Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell’organo di controllo, o nei casi in cui l’Assemblea ne ritenga opportuna la nomina, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra persone non associate almeno una delle quali iscritta nel registro dei revisori legali.
All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti; esso opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, vigilando sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, potendo anche esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In ogni caso la scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a questo fine è possibile che la nomina possa avere una tantum durata ultra o infra triennale
In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

Art. 27 Revisore dei conti (o collegio dei revisori)

È nella possibilità dell’Assemblea, se lo ritiene necessario, nominare un Revisore dei Conti oppure un Collegio di Revisori o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell’apposito registro.
All’organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge ed in particolare controllare la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di legge ed allo Statuto e predisporre una relazione annuale da presentare in occasione della presentazione del bilancio consuntivo in Assemblea.
Il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei revisori (costituito da tre componenti), possono essere tesserati ma non possono rivestire altre cariche nell’ambito di AV.VA. – ETS. Se tesserati non devono esser stati destinatari di provvedimenti disciplinari in ambito sociale
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in questo caso tutti i suoi componenti debbono essere scelti tra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 28 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, al quale è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie sorte tra l’AV.VA. – ETS e i soci e tra i soci stessi, è composto di tre membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense. I Probiviri non devono far parte dell’Associazione, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. L’elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea su proposta concordata del Consiglio Direttivo.

ART. 29 Durata delle cariche

Tutte le cariche Associative, comprese quelle degli organi tecnici, hanno durata triennale e possono essere riconfermate, anche più volte; eventuali sostituzioni o cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono al suo scadere.

TITOLO IV: Patrimonio, Risorse economiche, Libri

ART. 30 Patrimonio

Fanno parte del patrimonio dell’Associazione, che è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come specificata agli artt. 4 e 5 del presente Statuto la totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, oltre ai beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica di proprietà dell’Associazione. Si compone di:
a) Un fondo di gestione derivante da:
• quote di affiliazione e quote associative versate dai Soci, nonché da ogni altro contributo che il Consiglio Direttivo riterrà di stabilire a carico dei soci;
• sovvenzioni e contributi di privati, istituzioni, enti pubblici nazionali o sovranazionali;
• erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendano sostenere le attività promosse dall’Associazione e l’Associazione stessa nell’assolvimento dei suoi scopi;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• eventuali contributi di natura non corrispettiva per attività espositive e divulgative svolte dall’Associazione;
• eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
• sponsorizzazioni;
• raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
• avanzi di gestione;
• ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.
L’Associazione può promuovere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
I fondi sono depositati in un conto corrente intestato all’Associazione presso l’Istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Eventuali utili od avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 31 Bilancio o rendiconto

L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) redatti a norma di legge da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 32 Libri

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

TITOLO V: Disposizioni finali, transitorie e di diritto intertemporale.

ART. 33 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze indicate dal presente Statuto (Art. 19, 2° cpv) la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo settore nel rispetto dell’art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento.

ART. 34

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché negli eventuali regolamenti interni dell’Associazione.

ART. 35

Tenuto conto della volontà dell’Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo Settore recata dal Decreto Legislativo n. 117/2017, il presente statuto entrerà in vigore solamente dopo l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dopo l’abrogazione definitiva delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 460/1997. Fino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente, rimanendo impossibile l’utilizzo della nuova denominazione contenente l’indicazione di Ente del Terzo Settore e dell’acronimo ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico e con i terzi in genere.